Pubblicato il cd. Decreto “Ristori”

A seguito del DPCM 24 ottobre 2020 che ha imposto ulteriori restrizioni al fine di contenere i contagi da Covid-19, è stato pubblicato il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori), entrato in vigore in data 29 ottobre 2020, che introduce alcune novità in materia di fisco, finanza agevolata, estero, lavoro e previdenza sociale.
 
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)
E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto in commento (ovverosia i settori la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il DPCM 24 ottobre 2020)[1].
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019[2]. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per quei soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
L’importo del beneficio varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio secondo quanto previsto dall’ nell'Allegato 1 al presente decreto.
L’ammontare del contributo non può superare 150.000 mila euro.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
 
Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)
Sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020 le disponibilità del fondo rotativo, di cui alla l. n. 394 del 29 luglio 1981, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale.
Viene ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro anche l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 72, co. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a valere sul predetto fondo di cui alla legge n. 394.
Infine, sono previsti contributi a fondo perduto anche per gli Enti fieristici e le imprese, aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del d.l. n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77.
 
Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)
Sempre solo per le aziende danneggiate operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività sospese dal DPCM.
Viene posta però la condizione che i proprietari delle attività, che sono i soggetti in capo ai quali ricade il pagamento dell’IMU, siano anche i gestori delle attività esercitate.
 
Proroga per la presentazione del modello 770 (art. 10)
Il termine per la presentazione del modello 770 è prorogato al 10 dicembre 2020.
 
Ammortizzatori sociali (art. 12, co. 1-8)
Viene previsto un ulteriore periodo di sei settimane di ammortizzatori sociali (cigo, assegno ordinario e cig in deroga) da collocarsi nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
I periodi di ammortizzatori sociali richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane.
 
 
Esempio 1
  • L’azienda Alfa richiede e ottiene l’autorizzazione per 9 settimane di cigo tra il 5 ottobre e il 4 dicembre
  • Le ultime tre settimane di cigo si collocano successivamente al 15 novembre
  • Alfa avrà ancora a disposizione 3 settimane di cigo che potrà fare entro il 31 gennaio
 
 
 
Esempio 2
  • L’azienda Beta richiede e ottiene l’autorizzazione per 6 settimane di cigo tra il 16 novembre  e il 25 dicembre
  • Le 6 settimane di cigo si collocano successivamente al 15 novembre
  • Beta non avrà più a disposizione altre settimane di cigo da poter fare entro il 31 gennaio
 
 
 
Le sei settimane di ammortizzatori sociali sono riconosciute a:
  • datori di lavoro a cui sono state autorizzate le ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid 19 con fatturato;
  • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano uncontributo addizionale come quelle previsto dal d.l. 14 agosto 2020, n. 104 conv. in l. 13 ottobre 2020, n. 126 (si veda circolare Entrato in vigore il c.d. Decreto Agosto – Misure in materia di lavoro pubblicata in data 17 agosto 2020), sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.
 
Le ipotesi sono:
  • calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alle 6 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi;
  • calo del fatturato inferiore al 20%: accesso alle 6 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd “retribuzione persa”);
  • nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle 6 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione persa.
Per accedere alle 6 settimane il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In base all’autocertificazione, e fatte salve le necessarie verifiche, l’Inps individua l'aliquota del contributo addizionale da versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento   di   concessione   dell'integrazione salariale. In assenza di autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiore.
 
Il contributo addizionale non è altresì dovuto neppure da parte di coloro che hanno avviato l'attività di   impresa successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
A riguardo trasmettiamo in calce facsimili di autocertificazione da allegare alla domanda da presentare all’Inps.
 
Le domande di accesso agli ammortizzatori sociali devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 
 
Resta fermo, anche per i periodi di Cassa Integrazione richiesti in base alle norme del “Decreto Ristori”, l’obbligo di espletare la procedura di consultazione sindacale “semplificata”, già prevista dalle disposizioni emergenziali precedenti.
 
Proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 12, co. 9-11)
Il c.d. blocco ai licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo è prorogato fino al 31 gennaio 2021.
Si ricorda però che dal divieto in oggetto continuano ad esseri esclusi espressamente i licenziamenti motivati da:
  • “cambio appalto”, ovvero quando “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro del nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”;
  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale dell’attività, sempre che in ciò non sia configurabile “un trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile”;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (quindi non anche solo le rispettive RSA/RSU), di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, facendo salvo il diritto di questi ultimi all’indennità di disoccupazione (Naspi).
 
Sgravio contributivo al 100% alternativo al ricorso agli ammortizzatori sociali covid-19 (art. 12, co. 14-16)
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le sei settimane di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
 
Sospensione dei versamenti contributivi previdenziali (art. 13)
Ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ateco riportati nell'Allegato 1 al presente decreto sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
 
Di seguito i facsimili di autocertificazione:
 
 
Per maggiori chiarimenti si trasmette in allegato il testo del decreto legge illustrato
 
 
 

[1] Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
[2] Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
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